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Quota di mantenimento all’Albo 2012

Si ricorda agli iscritti  che l’importo della quota di mantenimento all’Albo 2012  ammonta ad   €  232,41.  Invitiamo gli Iscritti ad effettuare tale versamento tramite bollettino di conto corrente postale n.  75660191  intestato a:  Ordine Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Pistoia  entro e non oltre il 10 febbraio  2012.     

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Polizza RC professionale obbligatoria

In riferimento alla recente normativa nazionale, che pone l'obbligo a tutti i professionisti di dotarsi della polizza in oggetto, si ricorda a tutti gli iscritti che la Federazione Architetti Toscana ha stipulato una apposita convenzione i cui dettagli sono contenuti all'interno della rubrica Federazione di questo sito web.

Per ulteriori chiarimenti si prega di contattare il Consigliere A.Baldi

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Attivazione convenzione con ARUBAPEC 

Nuovo applicativo informatico on-line per l’attivazione e il rinnovo delle PEC archiworldpec.it direttamente dal singolo professionista iscritto all'Ordine. Maggiori informazioni all'interno della rubrica Comm. 1.

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Tirocini professionali post lauream   
Stipulata la Convenzione quadro tra la Federazione degli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori della Toscana ed la Facoltà di Architettura dell'Università di Firenze

Allegati all'interno della sezione modulistica o della Commissione 2

Il Tutor Arch. Gianfranco Franchi riceve il lunedì dalle 16,00 alle 18,00 previo appuntamento da richiedere inviando una e-mail a architettipistoia@awn.it

  

 

 

Ricevimento delegato Inarcassa

prossimo incontro

Lunedì 5 Marzo 2012 ore 11.30

previo appuntamento

  

Commissione 1 - Rapporti con gli iscritti

Riunione Commissione

Martedì 21 Febbraio ore 21.30

 

 


 

 


 Sottoscrivi Rss  Sottoscrivi Rss
L’aggiornamento del sito e’ curato dalla Commissione 1 - Rapporti con gli iscritti, costituita dai consiglieri Paolo Caggiano, Serena Ferri, Gianni Tognazzi e dai colleghi Maria Sole Gavazzi, Letizia Gelli, Fabiola Gorgeri, Andrea Maniscalco, Micol Simoni, Silvia Leo.

Google Segnala | Stampa | venerdì 27/01/2012 ore 10 | Torna in: RASSEGNA STAMPA - Tutte

RASSEGNA STAMPA

Professionisti, preventivo scritto solo se richiesto dal cliente


Nel decreto pubblicato in Gazzetta: le tariffe restano per oneri e contributi alle Casse, tirocinio anche nelle pubbliche amministrazioni Si è finalmente delineato il quadro delle novità normative che interessano i liberi professionisti. È stato infatti pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 gennaio scorso, ed è entrato in vigore lo stesso giorno, il DL 1/2012 per la concorrenza, le infrastrutture e la competitività. Le disposizioni, ricordiamo, riguardano le tariffe professionali, gli obblighi del professionista, il tirocinio e i confidi.   Tuttavia, tra la bozza circolata dopo il Consiglio dei Ministri del 20 gennaio e il testo del decreto-legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ci sono alcune differenze.   Abrogazione tariffe professionali L’articolo 9 abroga le tariffe delle professioni regolamentate. Nei casi liquidazione giudiziale però, il compenso del professionista è determinato in base a parametri che saranno stabiliti con decreto del Ministero della Giustizia.   Nel testo pubblicato in Gazzetta è stato aggiunta la previsione che, con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell’Economia, saranno fissati anche i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. Si stabilisce però che l’utilizzo di tali parametri nei contratti tra professionisti e clienti rende nulla la clausola relativa alla determinazione del compenso, ai sensi dell’articolo 36 del Codice del consumo (Dlgs 206 del 6 settembre 2005).   Obblighi del professionista Resta confermato che il compenso per le prestazioni professionali deve essere pattuito per iscritto al momento del conferimento dell’incarico professionale e che il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico, e deve indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale.   L’obbligo per il professionista di comunicare al cliente la misura del compenso con un preventivo scritto diventa meno stringente: nel testo pubblicato tale obbligo è stato subordinato alla richiesta esplicita del cliente.   Tirocinio La durata del tirocinio previsto per l’accesso alle professioni regolamentate non potrà essere superiore a 18 mesi e per i primi 6 mesi, potrà essere svolto, in presenza di un’apposita convenzione quadro stipulata tra i Consigli nazionali degli Ordini e il Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca, in concomitanza col corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica.   A questa possibilità, il testo vigente del DL 1/2012 ne ha aggiunta un’altra: analoghe convenzioni possono essere stipulate tra i Consigli nazionali degli Ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione tecnologica per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, dopo la laurea.   È confermata la cancellazione della norma, introdotta con la Legge 148/2011, che prevedeva un equo compenso per i tirocinanti.   Partecipazione dei professionisti al patrimonio dei confidi Nessuna modifica per la disposizione, finalizzata ad integrare il comma 7 dell’art. 39 del DL 201/2011, che prevede che al capitale sociale dei confidi e delle banche possano partecipare imprese non finanziarie di grandi dimensioni, con la previsione della possibilità anche per i liberi professionisti di poter partecipare al capitale sociale con i medesimi limiti societari previsti per i predetti enti. Tratto da EDILPORTALE del 27.01.2012


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