L’aggiornamento del sito e’ curato dalla Commissione 1 - Rapporti con gli iscritti, costituita dai consiglieri Paolo Caggiano, Gianni Tognazzi e dai colleghi Maria Sole Gavazzi, Letizia Gelli, Fabiola Gorgeri, Micol Simoni, Silvia Leo.
Scia edilizia, il DL Semplificazioni snellisce le procedure
Le attestazioni dei tecnici abilitati vanno presentate solo se espressamente previste da leggi in vigore
Scia più snella con il DL semplificazioni. Il decreto varato venerdì scorso dal Consiglio dei Ministri rivede la disciplina della Scia, segnalazione certificata di inizio attività, contenuta nella L.241/90 sul procedimento amministrativo.
Secondo il testo, le segnalazioni certificate di inizio attività dovranno essere corredate dalle attestazioni e asseverazioni dei tecnici abilitati solo nel caso in cui queste siano espressamente previste dalle norme vigenti. Negli altri casi se ne potrà quindi fare a meno.
Si tratta di una semplificazione notevole, che segue l’iter di alcune norme dell’ultimo periodo.
Ricordiamo infatti che la Scia è stata introdotta dal DL 78/10 per la stabilizzazione finanziaria e la competitività economica. Il nuovo titolo abilitativo, guardato inizialmente con diffidenza, dava la possibilità di iniziare i lavori contestualmente alla presentazione della domanda, senza aspettare i trenta giorni previsti dalla Dia. La norma prevedeva invece controlli ex post entro sessanta giorni dalla comunicazione.
Nonostante inizialmente di pensasse che la Scia non potesse essere applicata all’edilizia e che valesse solo per l’avvio delle attività economiche, la semplificazione è stata estesa anche al settore costruzioni.
Ulteriori conferme sull’applicabilità della Scia all’edilizia sono arrivate in seguito, con una nota dell’ex Ministro per la Semplificazione e con il Decreto Sviluppo 70/11, che ha dimezzato i tempi per i controlli delle amministrazioni, confermando definitivamente l’inclusione delle attività di costruzione nel titolo abilitativo semplificato.
Con il Dl Sviluppo, è venuto meno anche un altro ostacolo all’utilizzo della Scia. Il rischio che le verifiche delle pubbliche amministrazioni comportassero uno stop dei lavori, con la conseguente rimozione degli effetti dannosi, spingeva comunque gli operatori del settore ad aspettare i sessanta giorni stabiliti dalla norma prima di dare il via ai cantieri. Anziché semplificata, la procedura appariva a molti aggravata, visto che con la Dia erano sufficienti trenta giorni di attesa. Riducendo da sessanta a trenta giorni il tempo a disposizione delle Amministrazioni per i controlli, la Scia è diventata molto simile alla Dia.
Il DL 138/11, conosciuto anche come manovra di ferragosto, ha stabilito infine che la Scia non è un atto direttamente impugnabile dal privato che si senta leso dall’intervento assentito con segnalazione certificata di inizio attività. Gli interessati, infatti, possono solo sollecitare le verifiche spettanti alla Pubblica Amministrazione. Il decreto ha di fatto convalidato l’orientamento del Consiglio di Stato, che si era pronunciato a riguardo il mese precedente.
Per la conferma definitiva della semplificazione si attende ora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e l’inizio dell’iter per la conversione in legge.
Tratto da EDILPORTALE
Del 31.01.2012