Obbligo formativo – triennio 2020-2022 – comunicazioni

La Segreteria si ricorda che entro il 31 dicembre 2022, termine del secondo triennio formativo (2020/2022), è necessario ottemperare all’obbligo di aggiornamento professionale continuo, acquisendo i 60 crediti formativi complessivi (di cui 48 cfp ordinari e 12 cfp sulle tematiche delle discipline ordinistiche).

–Si ricorda che può essere chiesto l’esonero dall’obbligo formativo nei seguenti casi:

  • Maternità, paternità e adozione;
  • Malattia grave, infortunio;
  • Altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore e situazioni di eccezionalità;
  • Docenti a tempo pieno (ordinari, associati, ricercatori), iscritti nell’elenco speciale, ai quali è precluso l’esercizio della libera professione (Legge n. 382/1980) o che si trovano all’estero, dichiarando di non esercitare la libera professione;
  • Coloro che non esercitano la professione neanche occasionalmente per tre anni dichiarando di:

– non essere in possesso di partita IVA, personale o societaria, né soggetto al relativo obbligo in relazione ad attività rientranti nell’oggetto della professione (da almeno tre anni)

– non essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza, né soggetto al relativo obbligo;
– non esercitare l’attività professionale neanche occasionalmente e in qualsiasi forma (sia in forma di libero professionista che di dipendente).

Per saperne di più vai su Assistenza/FAQ di  IMATERIA .

 N.B. Per gli architetti con almeno 20 anni di iscrizione all’albo, l’obbligatorietà formativa cessa al compimento del 70° anno di età, senza necessità di presentare alcuna richiesta, (se si compiono i 70 anni durante il triennio il numero dei crediti da acquisire è parziale).

Nella sezione “Le mie certificazioni” è prevista l’autocertificazione delle seguenti attività formative:

  1. corsi abilitanti relativi a sicurezza, VV.FF., acustica, certificazione energetica, se organizzati da organismi pubblici regionali, statali o comunque da questi accreditati e non organizzati dal Sistema Ordinistico;
  2. le attività di cui al punto 5.3 Linee Guida CNAPPC (Master universitario di primo e secondo livello, assegni di ricerca, dottorato di ricerca, scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento universitari, seconda o ulteriore laurea, corsi abilitanti all’insegnamento per discipline affini all’architettura previsti dal Decreto Ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010);
  3. le attività/eventi formativi di cui al punto 5.4 lettere “b” Linee Guida CNAPPC (attività particolari quali mostre, fiere ed altri eventi assimilabili), “c” (monografie, articoli e saggi scientifici o di natura tecnico-professionale);
  4. le esercitazioni e mobilitazioni di protezione civile di cui al punto 5.2.2. Linee Guida CNAPPC;
  5. attività formativa svolta all’estero;
  6. attività formativa degli enti pubblici nei confronti dei propri dipendenti o dei dipendenti di altri enti pubblici, solo nel caso in cui non siano stati attivati specifici accordi/protocolli d’intesa previsti al punto 5.5. Linee Guida CNAPPC;
  7. corsi o eventi organizzati e accreditati da altri Ordini e Collegi sul territorio nazionale (ad esempio l’Ordine degli Ingegneri, il Collegio dei Geometri, ecc..), solo nel caso in cui non sia stato richiesto preventivo accreditamento al CNAPPC o ad un Ordine degli Architetti territoriale.

 

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