Con la presente questa Segreteria ricorda che entro il 31 dicembre 2025, termine del triennio formativo (2023/2025), è necessario ottemperare all’obbligo di aggiornamento professionale continuo, acquisendo i 60 crediti formativi complessivi (48 cfp ordinari e 12 cfp deontologici), al fine di non incorrere in procedimenti disciplinari.
Ricordiamo che le istanze per il riconoscimento del crediti a posteriori e/o esoneri devono essere predisposte sul nuovo portale del CNAPPC https://portaleservizi.cnappc.it , allegando il documento di riconoscimento, pena la nullità della richiesta.
AUTOCERTIFICAZIONE CREDITI (solo per i crediti riferibili all’attuale triennio 2023/2025), per le seguenti attività/eventi formativi: elenco
ESONERI – Può essere chiesto l’esonero dall’obbligo formativo nei seguenti casi:
a. maternità, paternità, adozione, affidamento;
b. malattia grave, infortunio che determinino l’interruzione dell’attività professionale anche parziale;
c. altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore e situazioni di eccezionalità;
d. docenti universitari a tempo pieno (ordinari, associati, ricercatori), iscritti nell’elenco speciale, ai quali è precluso l’esercizio della libera professione (Legge n. 382/1980).
e. non esercizio della professione, neanche occasionalmente.
CREDITI RESIDUI DA CONSEGUIRE PER I PRECEDENTI TRIENNI – Chi non fosse in regola con l’obbligo formativo dei precedenti trienni, dovrà recuperare i crediti formativi mancanti in aggiunta a quelli dell’attuale triennio (2023/2025) entro questo anno.
L’obbligo formativo cessa nel triennio del compimento del 70° anno di età, senza necessità di presentare alcuna richiesta.

