Comunicazioni obbligo formativo ­triennio 2020-2022

La Segreteria  ricorda che entro il 31 dicembre 2022, termine del secondo triennio formativo (2020/2022), è necessario ottemperare all’obbligo di aggiornamento professionale continuo, acquisendo i 60 crediti formativi complessivi (di cui 48 cfp ordinari e 12 cfp sulle tematiche delle discipline ordinistiche).

Si ricorda che può essere chiesto l’esonero dall’obbligo formativo per coloro che hanno i seguenti requisiti:

-maternità, paternità, adozione, affidamento,

-malattia grave, infortunio che determinino l’interruzione dell’attività professionale anche parziale;

-non esercitano la professione neanche occasionalmente per un anno

-altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore e situazioni di eccezionalità;

– docenti universitari a tempo pieno (ordinari, associati, ricercatori).

Nella sezione “Le mie certificazioni” è prevista l’autocertificazione delle attività formative previste dalle linee guida

Per gli architetti con almeno 20 anni di iscrizione all’albo, l’obbligatorietà formativa cessa al compimento del 70° anno di età, senza necessità di presentare alcuna richiesta, (se si compiono i 70 anni durante il triennio il numero dei crediti da acquisire è parziale).

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